mercoledì 13 ottobre 2010

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE LEONARDO

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE LEONARDO

L’ Associazione denominata LEONARDO , costituita in Ardea via del Leone N° 28, è regolata dal seguente statuto :

        
                                            Art. 1
L'associazione è costituita dalle persone fisiche a loro affiliate, non ha scopo di lucro, è apolitica, apartitica e aconfessionale e tutte le attività saranno sempre improntate e ispirate a questo principio.

                                                     Art. 2
L’Associazione ha lo scopo di stimolare e sostenere la crescita morale e culturale dell'uomo attraverso la realizzazione di attività di promozione sociale, educativa, sportiva, artistica e di tutela dell’ambiente in ogni sua forma e con ogni mezzo legalmente consentito. L'Associazione LEONARDO, allo scopo di meglio perseguire i fini statutari, può affiliarsi, convenzionarsi o collaborare con tutte le realtà nazionali ed estere che perseguono gli stessi fini.
In particolare si dedicherà alle seguenti attività :
a)    L’effettuazione di Laboratori Teatrali presso le scuole pubbliche e private
e in  propri spazi dedicati a tale attività.
b)    L’effettuazione di Laboratori di creatività artistica quali : pittura, ceramica, studio e creazione scenografie, grafica con utilizzo di p.c., musica e danza.
c)    La produzione e la rappresentazione di spettacoli teatrali, televisivi, cinematografici e attività comunque connesse.
d)    La creazione e l’elaborazione con p.c. di basi musicali, effetti sonori, effetti speciali e filmati, inerenti i Laboratori.
e)    Meeting e manifestazioni eno-gastronomiche.
f)      Mostre, convegni e inchieste.
g)    Attività editoriale.
h)    Attività scolastiche, di formazione professionale e non, di aggiornamento e perfezionamento.
i)       Tutela dei diritti dei consumatori, del rispetto dell’ambiente e attività indirizzate al miglioramento della qualità della vita, con particolare attenzione a bambini e anziani.
j)       Turismo sociale e cooperazione, anche internazionale, con altre Associazioni e non, su basi di reciprocità.
k)     Studi, progetti e proposte da avanzare a Enti pubblici e privati, anche in cooperazione con gli stessi, finalizzati al miglioramento e allo sviluppo del territorio e del sistema economico locale.
l)       Tutela della salute attraverso progetti di solidarietà anche con assistenza e sostegno domiciliare alle famiglie e ai cittadini svantaggiati.
m)  Promuovere la coscienza civile e umanitaria, istituendo :
·        incontri con altre collettività e culture stanziate nel territorio;
·        studi, ricerche e dibattiti riguardanti le  adozioni a distanza e la donazione di sangue e organi, nel rispetto dei principi contenuti nell’articolo 1;
·        la raccolta di fondi per progetti nazionali e internazionali;
·        studi, ricerche e dibattiti riguardanti la tutela dei diritti degli animali e il rispetto dell’ambiente.
n)    Cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, svolta in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e alla crescita culturale, ludico-ricreativa, sociale e professionale dei cittadini, anche attraverso la cooperazione con gli Enti locali, con Istituti scolastici e con altre Associazioni.
      
      Art. 3
Il numero dei soci è illimitato e può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto e abbia compiuto la maggiore età.
I minorenni possono assumere il titolo di socio previa autorizzazione dei genitori.
L’assemblea è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto a un voto, qualunque sia il valore della quota, e può essere convocata anche fuori dalla Sede Sociale.
Tutti i soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche di Statuto e regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione. Il diritto di voto non può essere escluso o limitato neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa, purché in regola con il rinnovo della tessera
   
      Art. 4
Per essere ammesso nell’Associazione in qualità di socio, l’aspirante dovrà presentare domanda verbale o scritta al Consiglio Direttivo, o al/ai socio/i eventualmente delegati a tale funzione, compilando il formulario di iscrizione e dichiarando di attenersi allo statuto e alle deliberazioni degli organi sociali.
L’ammissione a socio da diritto a ricevere la tessera sociale.
Il Consiglio Direttivo, o chi eventualmente delegato, dovrà iscrivere il nuovo socio all’anagrafe sociale entro 10 giorni dall’ammissione.

      Art. 5
I soci hanno diritto :
·        Frequentare i locali dell’Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall’Associazione, per alcune delle quali sarà richiesto un contributo economico a copertura delle eventuali spese che dovranno essere sostenute. Ciò ha validità anche per i familiari di primo grado dei soci purché si attengano al rispetto dello statuto e sotto responsabilità del socio loro familiare.
·        A riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l’Associazione.
·        A eleggere ed essere eletti membri del Consiglio Direttivo.


                                                             Art. 6
Il socio è tenuto al pagamento della quota sociale, al rispetto dello statuto e del regolamento interno, a osservare le delibere degli organi sociali e a mantenere una corretta condotta civile e morale all’interno dei locali dell’Associazione.
Le quote sociali non sono rimborsabili ne trasmissibili e non sono soggette a rivalutazione
      
      Art. 7
La qualifica di socio si perde per :
·        decesso,
·        espulsione,
·        mancato rinnovo della tessera entro il 15 gennaio di ogni anno.

      Art. 8
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di intraprendere azioni disciplinari nei confronti del socio, mediante richiamo scritto, sospensione temporanea o espulsione, in caso di :
·        inosservanza delle disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni o delle deliberazioni degli organi sociali;
·        appropriazione indebita dei fondi sociali, di atti e documenti o altro di proprietà dell’Associazione;
·        danni morali o materiali all’Associazione, ai locali o alle attrezzature. In caso di dolo il danno dovrà essere risarcito,
·        creazione, in seno all’Associazione, di dissidi e disordini pregiudizievoli;
·        mancata partecipazione, senza giustificato motivo, per più di quattro volte di seguito alle assemblee dei soci.

       Art. 9
Contro ogni provvedimento disciplinare, il socio può presentare ricorso entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima assemblea dei soci.

      Art. 10
Partecipano all’assemblea tutti i soci che alla data di convocazione siano in regola con il pagamento della quota sociale.
L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria e viene convocata, con almeno 15 giorni di preavviso, dal Consiglio Direttivo con comunicato scritto contenente la data e l’ora di prima convocazione e l’ordine del giorno.

     
       Art. 11
L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti.
In seconda convocazione l’assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto presenti e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi, tranne i casi di cui agli articoli 12 e 13.

      Art. 12
Per deliberare sulle modifiche allo statuto, proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei soci, l’assemblea si considera regolarmente costituita, anche se in seconda convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e con voto favorevole della maggioranza assoluta  dei voti di quest’ultima.
     
       Art. 13
Per deliberare sulle modifiche al regolamento interno, proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei soci, l’assemblea si considera regolarmente costituita, anche se in seconda convocazione, con la presenza di un terzo dei soci con diritto di voto e con voto favorevole della maggioranza assoluta  dei voti di quest’ultima.

       Art. 14
L’assemblea è presieduta da un membro del Consiglio Direttivo e da un segretario verbalizzante.
Le votazioni avvengono per alzata di mano o, su richiesta di un terzo dei soci presenti con diritto di voto, a scrutinio segreto.
Le deliberazioni dovranno essere verbalizzate e tale verbale dovrà essere a disposizione dei soci.

      Art. 15
L’assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l’anno e comunque entro il 30 Aprile, per deliberare su :
·        approvazione del rendiconto consuntivo,
·        approvazione del programma delle attività,
·        elezione del Presidente e degli organi direttivi alla fine del mandato, decaduto o in seguito a dimissioni. In caso di parità di voti all’ultimo posto utile, sarà eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione all’Associazione,
·        questioni attinenti la gestione sociale.

    


      Art. 16
L’assemblea straordinaria viene convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario e ogni volta che ne faccia richiesta scritta almeno un quinto dei soci con diritto di voto.
L’assemblea dovrà essere convocata entro 30 giorni dalla richiesta.

     Art. 17
Il Consiglio Direttivo viene eletto dall’assemblea dei soci e dura in carica tre anni, è composto da un minimo di sette membri ed è rieleggibile.

     Art. 18
Il Consiglio Direttivo può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate e dell’attività di non soci che, per competenze specifiche, siano in grado di contribuire alla realizzazione di determinati programmi.

     Art. 19
Compiti del Consiglio Direttivo sono :
·        eseguire le delibere dell’assemblea;
·        predisporre le attività sociali nel rispetto delle linee approvate dall’assemblea;
·        preparare il rendiconto consuntivo;
·        decidere circa l’ammissione a socio, o delegare a ciò uno o più soci;
·        decidere circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
·        nominare uno o più soci  quali figure istituzionali, con l’attribuzione di particolari incarichi utili alla gestione dell’Associazione, anche tramite delega di firma;
·        dare mandato al Presidente dell’Associazione, al quale viene conferita la rappresentanza dell’Associazione verso terzi, la facoltà di stipulare e sottoscrivere contratti relativi all’attività sociale, incassare e pagare somme comunque spettanti o dovute dall’Associazione;
·        curare la gestione di tutti i beni di proprietà dell’Associazione, o a essa affidati,
·        decidere le norme di partecipazione dell’Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni e da Enti pubblici o privati, e viceversa, nel rispetto dei principi ispiratori del presente statuto,
·        predisporre il regolamento interno, nel quale saranno contenuti i vincoli/limiti in ordine alla cessione di beni mobili e immobili, e sottoporlo all’approvazione dell’Assemblea.

   Art. 20
Il Consiglio Direttivo  si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito e senza necessità di ulteriore convocazione, o straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno due membri del Consiglio stesso o su convocazione del Presidente.
Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei membri e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti, con votazione palese. La parità di voti comporta la reiterazione degli argomenti posti in votazione.

   Art. 21
I componenti del Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare a tutte le riunioni e alle assemblee dei soci. L’assenza ingiustificata per tre volte consecutive, comporta la cessazione del mandato.
Il membro del Consiglio Direttivo, decaduto o dimissionario, è sostituito con altro socio a discrezione del Consiglio stesso, che dovrà darne informazione a tutti i soci.
Il Consiglio Direttivo è considerato decaduto o dimissionario con delibera di due terzi dei componenti dello stesso. Uguale criterio si applica nei confronti dei singoli membri del Consiglio.
Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l’assemblea straordinaria per le nuove elezioni, entro venti giorni dall’evento.

    Art. 22
Il patrimonio sociale dell’Associazione è costituito da :
·        quote e contributi degli associati;
·        eventuali contributi da parte di chiunque, Enti o Privati;
·        erogazioni e lasciti di qualsiasi genere
·        entrate derivanti cessione di beni e da prestazione di servizi;
·        beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione;
·        fondo di riserva.
E’ vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Eventuali avanzi di gestione saranno impiegati in parte come fondo di riserva e il rimanente per le attività future.
L’utilizzo del fondo di riserva è vincolato alle decisioni dell’assemblea dei soci.

    Art. 23
L'esercizio Amministrativo apre il 1° gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Il Bilancio consuntivo deve essere approvato dall’assemblea dei soci ogni anno entro il mese di Aprile. Esso deve essere depositato presso la sede legale dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.
Eventuali deroghe possono essere previste in caso di comprovata necessità o impedimento.

    Art. 24
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea Straordinaria, alla presenza della maggioranza assoluta e con il voto di almeno i quattro quinti dei soci aventi diritto.
Il patrimonio residuo dell'Ente sarà devoluto ad Associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sulla base delle decisioni dell’assemblea stessa.

    Art. 25
Per quanto non previsto dal presente statuto o dal regolamento interno, decide l’assemblea dei soci ai sensi delle leggi vigenti.

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